Con la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2021) occorre chiedersi cosa possa fare un cittadino del Regno Unito nel nostro Paese.
A tale riguardo occorre distinguere a seconda che il cittadino britannico (ed i suoi familiari) fosse regolarmente soggiornate in un Paese membro o meno al termine del periodo di transizione..
Solo nel primo caso, infatti, il cittadino britannico in quanto regolarmente soggiornate è protetto dall'accordo di recesso, e pertanto, legittimato a compiere tutti gli atti consentiti al cittadino italiano, dovendosi ritenere verificata la condizione di reciprocità (art. 16 delle preleggi). Per costui, tuttalpiù, si potrà porre un problema di verifica dell'effettività del soggiorno considerato che i diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione continueranno ad essere protetti dall'accordo di recesso fino a quando il cittadino rimarrà legalmente residente in Italia. Inoltre, poiché l'Italia ha scelto di non prescrivere ai cittadini britannici l'obbligo di chiedere un nuovo status di soggiorno, coloro che alla scadenza del periodo di transizione siano in possesso di un documento di soggiorno permanente in corso di validità non sono obbligati a chiedere il rilascio di un nuovo documento. Obbligato a chiedere il rilascio di un nuovo documento alla Questura di residenza sarà invece il cittadino britannico che, alla scadenza del periodo di transizione, pur essendo regolarmente soggiornate in un Paese membro (e dunque protetto dall'accordo), risulti sprovvisto di un documento che attesti la regolarità del soggiorno.
Diverso il caso del cittadino britannico NON protetto dall'accordo di recesso in quanto NON regolarmente soggiornante in un Paese membro al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020). Per esso, non trovando applicazione l'accordo di recesso, occorrerà verificare l'esistenza della condizione di reciprocità.
Secondo l'orientamento che si va affermando DEVE ritenersi verificata la condizione di reciprocità per gli acquisti immobiliari (anche se c'è da chiedersi se tale possibilità si applichi anche agli acquisti per motivi personali non finalizzati all'esercizio, in Italia, di attività economiche).
Analogamente, DEVE ritenersi verificata la condizione di reciprocità anche per la costituzione di società, per l'acquisto di partecipazioni sociali ed all'assunzione di cariche sociali.
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