Le Sezioni Unite della Cassazione mettono un punto fermo sulla validità degli atti di trasferimento immobiliare

07 aprile 2019

In tema di validità degli atti di trasferimento di beni immobili, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 marzo 2019 n. 8320, hanno definitivamente affermato che laddove nell'atto di trasferimento, per dichiarazione del venditore, sia possibile individuare gli estremi del titolo abilitativo alla costruzione, l'atto è sempre valido (e l'immobile pienamente commerciabile) a prescindere da eventuali difformità tra il predetto titolo e la costruzione.

A sancire la validità del trasferimento, pertanto, è la presenza di un titolo edilizio reale, da intendersi come effettivamente esistente e riferibile a quel determinato immobile per tipologia e caratteristiche, a prescindere dalla conformità o meno della costruzione effettivamente realizzata al titolo stesso.

Ovviamente, tale dichiarazione resa dal venditore deve essere veritiera, con la conseguenza quindi che, laddove essa sia mendace, la sua omissione non sarà sanabile con conseguente nullità dell'atto di trasferimento.

 

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