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NOTAIO IN FIRENZE Marcello Focosi
21 marzo 2018
La Suprema Corte (Sez. V) con la sentenza n. 975, in data 17 gennaio 2018, ha espressamente stabilito che il trasferimento dei beni in favore del trustee avviene a titolo gratuito non essendovi alcun corrispettivo; con detto trasferimento, infatti, il disponente non intende arricchire il trustee bensì trasferire i beni al medesimo affinché li gestisca nell’interesse dei beneficiari ai quali i beni stesi verranno trasferiti al termine di durata del Trust. La segregazione derivante dall’istituzione del Trust è funzionale al perseguimento delle finalità indicate dal disponente, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea. Il trasferimento dei beni in trust in quanto non avente natura onerosa non è assoggettabile, sin da subito, ad imposta nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, pur essendo operazione di carattere patrimoniale. Tale conclusione viene estesa dalla Suprema Corte anche alle imposte ipotecaria e catastale, atteso che l'atto di trasferimento pur essendo soggetto a trascrizione, non essendo produttivo di alcun effetto traslativo in senso proprio (intendendosi per tale quello definitivo in favore dei beneficiari), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (ai sensi degli artt. 1 e art. 4, della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990, quanto all'imposta ipotecaria, e d all’art. 10, comma 2, del predetto D.Lgs., quanto a quella catastale).
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